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Cass. Civ. Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 Lavoro subordinato. 
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come rimodulato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015 - Regime di stabilità - Esclusione - Conseguenze - Crediti retributivi non prescritti al momento di entrata in vigore della predetta legge - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
Con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, la Sezione lavoro ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,.