La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 febbraio 2022 n. 4321, è tornata a pronunciarsi in materia di anatocismo nei rapporti di conto corrente affermando un importante principio per tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto di conto corrente successivamente al 2000.Il Giudice è stato chiamato a verificare se l’applicazione della pattuizione dell’anatocismo ammesso dalla delibera Cicr del 9 febbraio 2000 (attuativa della norma di cui all’art. 120 d.lgs. 385/1993) possa essere legittima nella sua concreta applicazione.In linea di massima la Cassazione ha rilevato che tutte le volte in cui nel contratto di conto corrente il tasso annuo nominale (TAN) coincide con il tasso annuo effettivo (TAE) o, comunque, se il tasso a favore del cliente è meramente simbolico, la clausola degli interessi anatocistici rimane priva di efficacia. Dunque il correntista potrà richiedere la restituzione delle somme pagate indebitamente per effetto dell’anatocismo.